aspetti Legali
Per manifestare la volontà di essere cremati vi sono tre possibilità:
- Affidare le proprie volontà al congiunto più prossimo il quale, al momento del decesso, dovrà chiedere l’autorizzazione per la cremazione al Sindaco del Comune dove è avvenuto il decesso. Se vi sono più congiunti di pari grado (es. figli), questi devono essere tutti d’accordo;
- Lasciare indicazioni precise nelle proprie disposizioni testamentarie;
- Iscriversi a una Società per la Cremazione, che curerà l’esecuzione delle volontà dell’iscritto e la farà valere anche in caso di familiari dissenzienti. Le Società per la Cremazione provvedono all’espletamento di tutte le pratiche burocratiche, assistono i congiunti, raccolgono e gestiscono le volontà dei soci di disperdere in natura o di affidare a terzi la conservazione delle proprie ceneri.
Negli ultimi decenni la spinta a emanare normative a favore della cremazione si è fatta sempre più decisa, anche in Italia.
Importanti, in tal senso, sono state alcune leggi, promulgate tra il 1987 e il 1990.Tali leggi non consentivano ancora, però, la dispersione delle ceneri, che dovevano invece essere conservate all’interno del cinerario comune.
La vera novità è rappresentata dalla legge n. 130 del 30/03/2001, dalla Legge Regionale Toscana n. 29 del 31/05/2004 e dalle conseguenti delibere comunali, che consentono anche l’inumazione, l’affidamento alla famiglia o a Enti e Associazioni e la dispersione nell’ambiente.
I CAMBIAMENTI, validi solo per i defunti dopo il 30 marzo 2001, riguardano i seguenti ambiti:
LA VOLONTÀ DEL DEFUNTO relativa alla dispersione / conservazione delle ceneri
- La volontà del defunto per la dispersione nell’ambiente delle proprie ceneri dovrà risultare da apposita dichiarazione, rilasciata in vita, depositata presso la So.Crem. di appartenenza.
- Per i cittadini deceduti dal marzo 2001 (legge nazionale) al gennaio 2006 (delibera comunale) è comunque autorizzata la dispersione, laddove i familiari dichiarino alla Polizia mortuaria che il defunto aveva espresso in vita questa volontà.
- La dispersione o la conservazione vengono autorizzate dall’Ufficiale di Stato Civile del Comune di residenza.
LA DISPERSIONE
La dispersione delle ceneri è consentita nel rispetto della volontà del de cuius o dei suoi familiari. La dispersione delle ceneri non autorizzata dall'Ufficiale dello Stato Civile o effettuata con modalità diverse rispetto a quanto indicato dalla persona deceduta è punita con la reclusione da due mesi a un anno e con la multa da euro 2.582,28 a euro 12.911,36.
Essa è concessa:
- all’interno dei CIMITERI in aree a ciò appositamente destinate (Giardino del Ricordo) o nel Cinerario Comune;
- in MARE ad oltre mezzo miglio dalla costa nei tratti liberi da natanti e da manufatti;
- nei LAGHI ad oltre cento metri dalle rive nei tratti liberi da natanti e da manufatti;
- nei FIUMI nei tratti liberi da natanti e da manufatti;
- in AMBIENTE ad almeno duecento metri dai centri abitati, come definiti dall'articolo 3, comma 1, numero 8), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada);
- in AREE PRIVATE. In questo caso deve avvenire all'aperto e con il consenso dei proprietari e non può comunque dare luogo ad attività aventi fini di lucro.
LA CONSERVAZIONE
Avviene mediante consegna dell’urna (sigillata e confezionata in modo da consentire, in ogni caso, l’identificazione anagrafica del defunto) al familiare indicato o ad altro avente diritto. In questo caso l’Ufficiale di Stato Civile annota, in apposito registro, le generalità del defunto e dell’affidatario, oltre al suo domicilio. In caso di trasferimento, quest’ultimo ha l’obbligo di comunicarlo all’Ufficiale di Stato Civile.
Nel caso in cui, per qualsiasi motivo, l’affidatario intenda non conservare più l’urna contenente le ceneri, queste possono essere trasferite negli appositi loculi, tumulate o conferite al cinerario del cimitero del proprio Comune, previa comunicazione all’Ufficiale di Stato Civile.